Al Presidente della Giunta Regionale Toscana Claudio Martini
Al Presidente della Provincia di Livorno Giorgio Kutufa’
p.c.
All’Assessore al Governo del Territorio Riccardo Conti
All’Assessore alla Salute Enrico Rossi
Al Sindaco di Livorno Alessandro Cosimi
Alla Procura della Repubblica di Livorno.
Al Difensore Civico del Comune di Livorno
Al Garante regionale della comunicazione
Al Garante provinciale della comunicazione
Al Garante comunale della comunicazione
Noi sottoscrittori di questo esposto e l’’osservatorio trasformazione urbane di Livorno composto da professionisti e da altre persone, in vario modo competenti e comunque portatori di esperienze, culture e sensibilità verso le tematiche del governo del territorio della città e della sua evoluzione, convinte tutte/i della necessità di recuperare i valori della pianificazione di interesse pubblico attraverso la più ampia partecipazione ai processi di trasformazione urbana, ritiene inaccettabile nella sostanza, nella prassi e nel metodo, la scelta di delocalizzazione dell’Ospedale di Livorno.
Pertanto intende con questo esposto denuncia verso le autorità preposte chiedere la sospensione degli atti sottoponendo alla Loro attenzione il grave vulnus alla legislazione urbanistica al di là di ogni valutazione critica sulle scelte di governo del territorio.
E’ stata utilizzata una prassi al di fuori di ogni regola vigente, regola che in ogni caso impone iter diversi da quelli disinvoltamente adottati. Si è, infatti, decisa una variante al PRG della città saltando il passaggio obbligato di un’adozione formale che prevede la convocazione di una conferenza dei servizi per verificare la congruità della variante con gli indirizzi territoriali provinciali e regionali, da sottoporre infine all’approvazione del consiglio comunale, dopo i tempi stabiliti dalla legge per le osservazioni dei cittadini. Ribadiamo che nel piano strutturale il distretto ospedaliero insiste nell’area attuale di Viale Alfieri, che invece diviene area di trasformazione e che questa destinazione d’uso deve essere oggetto di apposita variante al PS.
Si evidenzia, a tal proposito, la recente sentenza della Corte Costituzionale (n° 340 del 16 dicembre 2009 che stabilisce che non si possono variare automaticamente i piani urbanistici comunali, né derogare dalle norme dei piani provinciali e regionali, per privatizzare (“alienare” e “valorizzare”) aree ed edifici del patrimonio pubblico.
Per i piani comunali, com’è noto, le leggi urbanistiche regionali stabiliscono contenuti precisi (che cosa i piani devono stabilire, su quali studi devono essere basati, ecc.) e le procedure di garanzia (che consentano tra l’altro pubblicità delle scelte e partecipazione dei cittadini). Ovviamente anche le varianti ai piani devono seguire queste regole. Disporre perciò che l’inclusione di un immobile nel piano delle alienazioni possa costituire variante automatica significa autorizzare scelte non fondate e procedure non trasparenti.
Il vigente strumento urbanistico non contiene alcuna previsione di procedere a una ristrutturazione del servizio sociosanitario né di dismettere l’attuale Ospedale.
Si legge nel materiale di documentazione e proposta per la redazione dell'attuale Piano Strutturale che “ il servizio sociosanitario è assicurato dal presidio ospedaliero, le unità sanitarie locali e i servizi assistenziali”…. E non c’è traccia in tutte le parti del PS e del Regolamento Urbanistico di una mutata intenzione.
Ora nella legge regionale n°1 del 3 gennaio 2005 “norme per il governo del territorio” all’art. 53 si dice che “il piano strutturale definisce le indicazioni strategiche per il territorio comunale” e dunque l’indicazione strategica del PS di Livorno, per quel che riguarda la struttura sanitaria non prevede sostanziali modifiche dell’attuale sistema.
Del resto vale la pena di sottolineare che insiste su un’area di pertinenza che assomma a circa 100.000 mq. (10 ha.), confinante ad est con il viale V. Alfieri per oltre 400 m., a sud con la via A. Gramsci per circa 450 m., a nord con proprietà private (lungo la via dell'Olmo e lungo la via della Meridiana) e con il parco pubblico “Sandro Pertini”, ad ovest per una piccola parte con proprietà private e per lo più con un’area libera destinata a verde pubblico non ancora espropriata. Si tratta di una zona ampia e centrale ben servita dal mezzo pubblico. L’area nello strumento urbanistico vigente è interamente destinata a “servizi esistenti”, assoggettata alle disposizioni dell'art. 37 delle norme del Regolamento Urbanistico.
Ancora nell’art. 53 si dice che il PS è lo strumento urbanistico per “ l’individuazione delle invarianti attraverso le definizioni…... dei criteri e delle discipline…... per la definizione degli assetti territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità territoriali”.
A questo proposito si fa notare che dal momento che le prescrizioni del PS sono vincolanti, l’indicazione di una loro modifica senza percorrere le procedure di legge evidenzia una grave inadempienza
In effetti, nell’area prevista per il nuovo ospedale, già area a servizi esistenti (residenze per anziani), le previsioni di sostituzione (e trasferimento dove?) delle residenze per anziani con la struttura ospedaliera in progetto, non sono suffragate da dati imprescindibili: infatti, mancano le relazioni che attestano il rispetto delle schede normative e delle disposizioni ( insistenti sull’area di Montenero basso ) del sottosistema insediativo di colline 4D (art 18 NTA Piano strutturale) UTOE D1 Montenero (art. 22 NTA PS). Non ci sono dati dettagliati riguardo il dimensionamento in termini di Slp, per verificare se sono compatibili rispetto al sottosistema 4D.
Ma ancora più grave ci sembra la scelta di parziale cambio di destinazione dell’area di Viale Alfieri che nel piano è area a servizi esistenti, e ricade nell’UTOE 4C4 (Viale Carducci – Stazione) sottosistema 4C insediamento di pianura, che diventerebbe a tutti gli effetti una imprevista area di trasformazione urbana in aggiunta alle 11 unità territoriale organiche previste, ognuna delle quali è normata in modo vincolistico come si evince dall’allegato 2.
Se così non fosse, si configurerebbero all’interno dello strumento urbanistico vigente due aree diverse ambedue destinate a struttura ospedaliera, con un illogico ed ingiustificato sovradimensionamento di tali destinazioni d’uso, né d’altra parte sarebbe possibile variare surrettiziamente la destinazione d’uso del’attuale sede nosocomiale
Questo equivale a un vero tsunami sulle previsione delle norme vincolanti e le invarianti previste nel PS, che tra l’altro definisce gli aumenti possibili di Slp di residenza e servizi e funzioni diverse elencate per quantità assolute e relative.
Facciamo presente che già le 300 abitazioni nel Porto mediceo (non previste) nonché gli aumenti sostanziali di superficie residenziale in progetto nel nuovo centro, hanno fatto saltare i tetti di previsione del piano attualmente in vigore.
Nell’insieme, come si è cercato di dimostrare con studi e interventi critici, e articoli di stampa, la localizzazione per il nuovo ospedale comporta l’intera ristrutturazione dei servizi sociosanitari e assistenziali nonché una catena di interventi di sostituzione (demolizione) ricostruzione interessanti parti rilevanti della città, al punto da costituire un vero terremoto urbanistico. Legge regionale n°1/2005 (art.5 e art 53 comma 1 e 2).
Ci pare del tutto evidente che nessuna seria ricerca e studio è stato fatto sugli effetti, a catena che il nuovo insediamento produce sugli equilibri generali strutturali e infrastrutturali della città, in assoluto contrasto con la
legge regionale n°1/2005 (art.5 e art 53 comma 1 e 2).
Citiamo dal testo della legge regionale n°1, per mettere in evidenza quanto abbiamo fin qui affermato : “ il Piano Strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale – le dimensioni minime sostenibili degli insediamenti e dei servizi necessari per le unità organiche elementari, sistemi e sub sistemi nel rispetto degli indirizzi provinciali e regionali”. Tutto ciò è messo in discussione dal progetto “ospedale nuovo” e dalle procedure finora adottate. Evidenziamo anche che qualsiasi accordo tra le istituzioni (Comune, Regione, ASL 6) che non preveda il rispetto delle leggi e disposizioni, locali e generali, vigenti è da ritenersi del tutto illegittimo.
Pertanto ribadiamo, quale sostanza dell’esposto, la necessità di adottare, prima di procedere alle scelte di localizzazione del nuovo ospedale, quantomeno una variante al PS e RU seguendo la prassi e le disposizioni dettate dalla legge regionale in vigore.
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